E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 116 del 21-5-2025 – il DL Infrastrutture recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti“.
In particolare, l’art. 2 del DL Infrastrutture interviene su molteplici articoli del Codice dei contratti pubblici.
Si apportano modifiche rilevanti all’articolo 140 del Codice, che disciplina gli affidamenti in caso di somma urgenza. Viene introdotta la possibilità di applicare queste procedure anche quando l’evento calamitoso non è ancora avvenuto, ma se ne prevede ragionevolmente l’imminente insorgenza. Infatti, la semplice previsione di un’emergenza consente di attivare misure rapide, a condizione che ci si limiti allo stretto necessario e che le operazioni si concludano entro quindici giorni, oppure entro il termine stabilito da un’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza.
Chiarisce che due specifiche disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici ovvero l’art. 119 (Subappalto), comma 20 e l’art. 23 (Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente general.) dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, continueranno a trovare applicazione anche successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo 99/2024 (il cosiddetto Correttivo al Codice Appalti), ma esclusivamente con riferimento ai procedimenti in corso. Specifica che per “procedimenti in corso” si intendono, in particolare, le procedure e i contratti per i quali, prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni del Correttivo, siano stati pubblicati i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente. Nel caso di contratti per i quali non è prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, la continuità dell’applicazione riguarda invece le procedure e i contratti per i quali, alla medesima data, siano già stati trasmessi gli avvisi a presentare offerte.
L’articolo 9 introduce una disciplina transitoria in materia di revisione prezzi. In particolare, stabilisce che, per i contratti di lavori affidati con documenti iniziali di gara contenenti le clausole di revisione dei prezzi – secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022 – e che non abbiano beneficiato dei fondi previsti per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle stazioni appaltanti per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici – di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, si applicano, ai fini della revisione prezzi, le disposizioni contenute nell’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Tale applicazione avviene in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nei documenti iniziali di gara e nelle clausole contrattuali.
La possibilità di applicare le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice è subordinata al rispetto congiunto dei seguenti criteri:
che le voci del quadro economico relative agli imprevisti risultino coerenti con la soglia compresa tra il 5 e il 10% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice appalti;che risulti disponibile almeno il 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, al netto delle somme già impegnate, e che eventuali ulteriori risorse disponibili e stanziate annualmente dalla stazione appaltante siano iscritte tra le somme a disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al medesimo.
In sintesi, la modifica introdotta si propone di riequilibrare contratti a rischio di squilibrio economico per effetto del caro materiali, consentendo di applicare un meccanismo aggiornato e più favorevole di revisione prezzi, a tutela della regolare esecuzione degli appalti e della sostenibilità economico-finanziaria per gli operatori economici.
L’articolo 13 dispone che siano adottate misure urgenti per dare una forte accelerazione agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, intervenendo direttamente sulla pianificazione delle aree in cui installare nuovi impianti e sulla semplificazione delle relative procedure autorizzative. Il concetto chiave attorno a cui ruota tutta la norma è quello di “zone di accelerazione”: aree del territorio dove si possono installare impianti rinnovabili con tempi molto più rapidi rispetto alle zone ordinarie.
Viene rafforzata la disciplina già esistente: le regioni sono chiamate ad adottare dei piani per individuare le zone di accelerazione sul loro territorio, ma da ora in poi non avranno più piena discrezionalità nel farlo. La norma chiarisce che le aree già individuate a livello nazionale, e che rispettano determinati criteri ambientali e tecnici, diventano un contenuto minimo obbligatorio di questi piani regionali. In altre parole, le regioni dovranno necessariamente includerle nei propri strumenti di pianificazione, non potranno più ignorarle o rimandarne l’attuazione.