Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, la Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate ha fornito opportuni chiarimenti interpretativi sulle novità introdotte dall’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico.

Contenuto Riservato ai Soci ASSISTAL

(esegui il log-in per accedere al contenuto)

[privacy hide-if=”logged-out”]

Come noto, il citato articolo del Decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori il medesimo articolo include anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche».

Per effetto delle richiamate disposizioni, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 citato, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono – nel rispetto del limite di euro 3.000 – a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva sui premi di produttività (5 per cento) nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Al riguardo, la circolare n. 23/E fornisce, in primo luogo, utili chiarimenti circa l’individuazione dei beneficiari delle agevolazioni in commento.

Viene precisato, in particolare, che i fringe benefit di riferimento sono quelli percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, “fiscalmente a carico” e, pertanto, che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, (soglia elevata a euro 4.000 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate conferma inoltre che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, “…la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nella specie, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023”.

Il documento chiarisce, altresì, che l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

*             *             *

La circolare del 1° agosto fornisce ai datori di lavoro anche le indicazioni operative sull’applicazione della misura.

Il comma 3 del medesimo articolo 40 subordina, infatti, l’applicazione della agevolazione alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa che nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, l’agevolazione in commento non è applicabile. Chiarimento che deve considerarsi utile a dirimere le perplessità opportunamente sollevate da alcune nostre Associate già nella fase di entrata in vigore del provvedimento.

Al riguardo, la circolare precisa inoltre che “…la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore”.

In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Circa gli obblighi datoriali di preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, nell’ipotesi di attuazione dell’agevolazione in esame – pure prevista dalla norma in commento – l’Agenzia delle Entrate chiarisce infine che “…il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta”.

*             *             *

Nel prendere positivamente atto della pubblicazione dei chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, occorrerà verificare le eventuali criticità di attuazione della misura agevolativa di cui all’art. 40 del Decreto Lavoro.

Ciò anche ai fini della generale revisione dei limiti di esenzione dei beni e servizi (fringe benefit) assegnati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, uno degli obiettivi, tra l’altro, della legge di delega fiscale appena approvata in via definitiva dal Parlamento.

Circolare n. 23/E del 1 agosto 2023

[/privacy]