In data odierna, ASSISTAL, Federmeccanica e FIM, FIOM e UILM hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari, per livello, decorrenti dal 1° giugno 2023, in considerazione:
- della dinamica dell’inflazione relativa all’anno 2022, misurata con l’indice IPCA al netto dei prezzi dei beni energetici importati, risultata pari al 6,6%, come da Comunicazione Istat del 7 giugno scorso (All. n. 1);
- della verifica congiuntamente effettuata dalle Parti firmatarie del CCNL sull’importo relativo all’adeguamento IPCA degli stessi minimi, risultato superiore agli incrementi retributivi complessivi decorrenti dal 1° giugno 2023 previsti dall’Accordo 5 febbraio 2021 di rinnovo del CCNL.
I nuovi importi dei minimi tabellari sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari previsti dal 1° giugno 2023 nella “Tabella dei minimi Contrattuali” del CCNL 5 febbraio 2021. Le stesse Parti hanno inoltre aggiornato i valori dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.
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Si segnala che nel Comunicato dell’Istat citato sono altresì riportate le previsioni dell’indice IPCA al netto degli energetici importati per gli anni 2023-2026 (con IPCA previsionale 2023 pari al 6,6%).
Nel precisare che, anche in occasione di tale verifica annuale, le Parti hanno dato applicazione ai criteri introdotti con il rinnovo contrattuale del 2021, osserviamo che a decorrere dal 1° gennaio 2017, «gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo)».
Tale clausola contrattuale, introdotta nel 2016, è diretta a tutelare il ruolo affidato alla contrattazione aziendale di distribuire la ricchezza eventualmente prodotta mediante indennità legate ad indicatori strettamente connessi all’andamento economico e produttivo dell’impresa e, nel contempo, ad evitare sommatorie di costi fissi tra i due livelli di negoziazione.
Ne deriva un assetto contrattuale che ha riservato alla contrattazione nazionale la funzione di realizzare, nel tempo, minimi di garanzia – anche per effetto degli assorbimenti sopra menzionati – ed ha affidato alla contrattazione aziendale una funzione redistributiva unicamente attraverso “premi di risultato totalmente variabili”.
Al fine di garantire la sostenibilità del medesimo assetto contrattuale è, pertanto, fondamentale l’applicazione rigorosa di tutte le norme contrattuali.
Per pronto riferimento, sono allegate alla presente informativa una nota sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari (All. n. 2) e copia del verbale di incontro del 16 giugno 2023 (All. n. 3).
https://www.assistal.it//wp-content/uploads/2023/07/All.-n.-2-Effetto-incrementi.pdf
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